Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

      «1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

          a) la sanzione amministrativa da euro 2.700 a euro 7.500 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

          b) la sanzione amministrativa da euro 2.250 a euro 6.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

          c) la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

          d) la sanzione amministrativa da euro 900 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

          e) la sanzione amministrativa da euro 750 a euro 2.000 per chi esercita l'uccellagione;

          f) la sanzione amministrativa fino a 1.500 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

          g) la sanzione amministrativa fino a 9.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

 

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          h) la sanzione amministrativa fino a 4.500 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa sanzione si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

          i) la sanzione amministrativa fino a 2.000 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

          l) la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le sanzioni sono raddoppiate».

      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), possono comportare altresì la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un periodo sino a due anni; le violazioni delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), possono comportare altresì la sospensione della licenza di caccia per un periodo di trenta giorni. Qualora si ravvisino gli estremi per la sospensione prevista dal presente comma, essa deve essere resa esecutiva non oltre sessanta giorni dalla data di notifica dell'infrazione».

      3. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

      «3. Nei casi di cui al comma 1, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi».

 

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      4. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «sanzioni penali» sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative».
      5. La rubrica dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente: «Sanzioni amministrative».